Estensione dei maritaggi

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Decreto Ferdinando IV – Estensione dei maritaggi

Decreto di Ferdinando IV, recto

Archivio di Stato di Napoli – Sez.Dipl. – Decreti Originali, vol.105 del 1816 – pag.1331- Decreto di Ferdinando IV del 29.5.1816, Ministero dell’Interno, estensione del beneficio dei maritaggi a tutti i Conservatori di Napoli.

Trascrizione recto

Ministero dell’Interno     1331                                                                                               Napoli 29 Maggio 1816 

 FERDINANDO IV
per grazia di Dio
Re delle Due Sicilie ec.ec.

Avendo considerato che per le vicende de’ tempi sono mancati agli Stabilimenti di pieta della Nostra Capitale i mezzi per soccorrere le Alunne allorchè prendono marito . Presa in veduta le generose disposizioni del Nostro Augusto Genitore, di gl. [oriosa] me. [moria], con le quali volle che si descrivessero nella Lista de Reali Lotti i nomi delle donzelle educate in alcuni Ritiri, per ammettersi al godimento di un Maritaggio di Ducati Venticinque allorché fossero estratte nel sorteggio. Volendo estendere questo beneficio a tutti gli altri Stabilimenti di pietà , che non sono in istato di soccorrere le alunne nella circostanza del matrimonio. Sul rapporto del Nostro Segretario di Stato, Ministro dell’Interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art.I

I Novanta numeri del Lotto saranno da ora innanzi distribuiti nel seguente modo. Il n.1 fino al 30 sarà occupato dalle alunne del Reale Albergo dei poveri; il n.31 fino al 60 dalle alunne della Real Casa dell’Annunziata; il n.61 fino al 70 da quelle del-

 

 

 

 Decreto di Ferdinando IV, verso

 

 

 

Trascrizione verso

l’Ospizio di S.Gennaro de’ poveri; il n. 71 fino all’80 dalle alunne de Ritiri di S.Vincenzo Fereri e della Immacolata Concezione; il n. 81 fino al 90 da quelle de’ Conservatori di S.Eligio e della Maddalenella .

Art. II

La donzella, che sarà sorteggiata una volta non dovrà più includersi nella Lista; ma in di lei rimpiazzo ne sarà supplita un’altra dello stesso Stabilimento, per ordine di età, ed a parere de’ rispettivi Governi.

Art.III

I Nostri Segretarj di Stato e Ministri dell’Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Ferdinando

Tommaso di Somma

Fonte: http://www.istitutobancodinapoli.it/IbnafWeb/showpage/1

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