Arrendamento del Lotto
Con il termine arrendamento si intende l’affitto del gioco del Lotto, dal termine spagnolo “arrendar“, (letteralmente affittare). Gli impresari gestivano l’arrendamento attraverso un amministratore, da essi nominato, fino al 1714 quando, in seguito a controversie insorte fra diversi impresari, il Re, nominò un proprio amministratore e un Credenziere per tutelare al meglio gli interessi della Corte, ai quali furono aggiunti, nel 1717, un Attuario e un Postiere.
Anche per l’arrendamento del Lotto, come per tutti quelli della Corte, era designato un Regio Commissario, magistrato della Regia Camera della Sommaria, il quale si occupava di tutte le cause civili, penali, attive, passive, riguardanti gli impresari e i loro dipendenti, nonché i giocatori e i debitori, e inoltre egli assisteva alle estrazioni insieme al Presedente della Regia Camera e all’Avvocato fiscale. Il denaro raccolto veniva incassato dal Cassiere di fiducia degli impresari, e depositato in banca su fedi di credito.
La figura del Regio Commissario venne poi sostituita nel 1735, da quella del Soprintendente, che fu poi denominato Ispettore Generale dei Lotti, e sostituito a sua volta nel 1807, dal Direttore Generale dei Lotti. Nel 1816 Ferdinando IV riassettò l’organizzazione, nominando un Direttore Generale dei Lotti da cui dipendevano i Postieri di Napoli, un Ispettore con il compito di sorveglianza sulla cassa e sulla contabilità generale, e un Ispettore Compartimentale con la funzione di vigilare sull’operato contabile dei Postieri.
Il Direttore generale e i due Ispettori formavano la Commissione del Lotto. Per ciascuna delle provincie fu poi preposto un Amministratore del Lotto, al quale furono affiancati diversi collaboratori che svolgevano le più svariate mansioni, come il facchino, che in carrozza riportava al palazzo dell’Impresa i numeri estratti in Castel Capuano, e il bacile d’argento utilizzato per le estrazioni. L’impresa aveva alle sue dipendenze cassieri, dipendenti addetti al bollo col quale si timbravano i biglietti delle giocate, e altri adibiti alla composizione e alla stampa dei biglietti stessi.
Durante il periodo francese il generale francese De Gambs vinse un terno di 350 ducati, ma la vincita gli fu negata, poiché non era in possesso del biglietto definitivo stampato e vidimato. Era accaduto che il funzionario, il “Regissore“, aveva vietato la stampa del biglietto in quanto, sulla nota provvisoria aveva riscontrato delle macchie d’inchiostro che impedivano la giusta lettura del testo, sia i numeri che i nomi delle donzelle. Il De Gambs ricorse alla Commissione dei Titoli, la quale riconobbe fondate le sue ragioni e condannò il Regissore a pagare la vincita.
Durante il periodo in cui l’arrendamento venne concesso in affitto a privati, i ricevitori erano nominati indistintamente dall’arrendatore, e il Regio Commissario delegato, gli conferiva la reale autorizzazione; quando, di contro, l’arrendamento fu gestito dalla Corte, i ricevitori della città erano nominati dal Sopraintendente, e quelli delle province e dei vari distretti di Napoli, erano nominati dagli appaltatori, detti anche amministratori. Questi ultimi, ricevevano in appalto l’amministrazione delle ricevitorie per quattro anni, ed avevano il dovere di depositare una cauzione, amministrare le ricevitorie comprese nell’aggiudicazione ed avevano anche facoltà di aprirne di nuove. L’appaltatore, inoltre, aveva diritto ad una percentuale sugli incassi delle singole ricevitorie e nel caso in cui questi superassero le vincite, doveva versare la differenza alla Regia Impresa. Il versamento poteva essere effettuato in due soluzioni, entro la prima e la seconda settimana successiva all’estrazione; tale dilazione del pagamento costituiva un beneficio per l’appaltatore, il quale, durante le due settimane, poteva utilmente negoziare il danaro. Nel caso in cui, invece, le vincite avessero superato gli incassi, la Regia Impresa sopperiva ai pagamenti differenziali.
I ricevitori, erano tenuti a pagare, solo le vincite in conformità dei biglietti stampati e bollati, e nel caso in cui, quest’ultimi avessero riportato errori o discordanze con i libri della ricevitoria sui quali erano annotate le giocate, dovevano immediatamente restituire ai giocatori l’importo delle giocate, rimettendo i biglietti all’Impresa per esonerarla da obblighi verso giocatori in caso di vincita. In caso di inadempimento, rispondeva l’appaltatore, il quale era esposto ad una enorme responsabilità verso la Regia Impresa per tutto l’operato contabile e amministrativo dei ricevitori.
Fonte: http://www.istitutobancodinapoli.it/IbnafWeb/showpage/1